| Codice Deontologico |
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CODICE DEONTOLOGICO - Scuola Triennale Counseling -
PREMESSA L’AIRP adotta un Codice deontologico affinché l’insieme dei principi e norme di comportamento costituiscano una linea giuda all’esercizio dell’attività di Counselor. Il Codice si basa sia su principi e valori comuni ai diversi orientamenti teorici, sia su norme di pratica professionale a tutela dei clienti e dei professionisti stessi. Il Codice si applica anche alla formazione, alla supervisione, alla ricerca, alle pubblicazioni ed a tutte le attività che ad esso possono essere associate. Attraverso principi e norme di questo Codice l’Associazione intende offrire opportunità di aiuto, consulenza e prevenzione ai propri membri, agli allievi (candidati e corsisti) ed ai clienti, al fine di contribuire a : - tutelarne la dignità professionale e personale; - garantire la sicurezza dei clienti e degli allievi; - favorire nell’Associazione un clima sereno e collaborativo il più possibile libero da ombre, e qualora ombre dovessero emergere, elaborarle in modo equanime e costruttivo. Con questo Codice e con l’istituzione di un Comitato Deontologico l’Associazione intende porre i principi generali di funzionalità e disfunzionalità dei comportamenti professionali. In particolare l’attività del Comitato Deontologico si articola su due livelli fra loro complementari: un primo, informale, con scopi di prevenzione e di consulenza verso membri dell’Associazione in difficoltà, verso allievi e verso clienti, con funzione essenzialmente di servizio; un secondo livello istituzionale, con la funzione di attivare procedimenti formali nei confronti di membri che il Comitato abbia ritenuto responsabili di violazioni del Codice Deontologico. Il Comitato Deontologico, inoltre, su richiesta di un cliente o allievo il cui terapeuta o didatta abbia in corso un procedimento, si propone come punto di riferimento e di orientamento per il cliente o allievo stesso.
DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE PROFESSIONALE Il counselor è una figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed in possesso di una certificazione rilasciata dall’AIRP (convenzionata con l’Università di Siena, Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento, sez. Scienze del Comportamento, Facoltà di Medicina e Chirurgia; supervisore scientifico Prof.ssa Adriana Celesti) è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali contingenti di origine psicosociale, che non comporti tuttavia la ristrutturazione profonda della personalità, e di promuovere inoltre la salute del cliente attraverso una migliore espressione delle potenzialità individuali.
L’intervento di counseling può essere rivolto al singolo individuo, alla famiglia, al gruppo e alle istituzioni.
La professione è denominata counseling. Il professionista è denominato counselor.
PRINCIPI E REGOLE Questo Codice è rivolto a tutti i membri dell’A.I.R.P. I principi e le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti i membri dell’Associazione. I membri sono tenuti alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 1) Finalità del Counseling
1.1 Il Counseling è un processo relazionale tra Counselor e uno o più clienti (singoli individui, famiglie, gruppi o istituzioni) con l’obiettivo di fornire ad essi opportunità e sostegno affinché sviluppino le loro risorse e affinché promuovano il proprio benessere come individui e come membri della società affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi.
1.2 Il Counselor opera nel rispetto della dignità, dell’autonomia e dell’autodeterminazione delle persone, senza discriminazioni di età, di genere e orientamento sessuale, di etnia e cultura, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali nelle quali il Counselor opera.
Art. 2) Caratteristiche della relazione di Counseling
2.1 La relazione di Counseling ha il suo fondamento nella richiesta del Cliente e nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali. Il Counselor, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del Cliente di esprimere se stesso, i suoi bisogni e le sue credenze, il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e benessere.
2.2 Nella relazione ogni atto comportamentale, verbale o non verbale, è valutato e inserito nel processo di Counseling secondo il modello teorico di riferimento professionale adottato.
Art. 3) Contratto di prestazione
3.1 La prestazione professionale è regolata da un esplicito accordo contrattuale e termina con la conclusione del contratto.
3.2 Counselor e Cliente hanno reciproci diritti e doveri, strutturati anche in base al presente Codice di etica e deontologia professionale, che è compito del Counselor esplicitare.
3.3 Il Counselor ha discrezionalità nell’accettare o rifiutare la prestazione professionale richiesta dal Cliente.
3.4 E’ cura del Counselor, all’inizio del trattamento, comunicare in modo chiaro al Cliente i termini e le condizioni del trattamento stesso, precisando, fra l’altro: durata e frequenza degli incontri; entità dell’onorario, che va comunque contenuto entro i limiti equi; modalità di pagamento, che devono essere improntate alla massima chiarezza e trasparenza, contrattuale e fiscale. Il Counselor garantisce che queste condizioni siano mantenute.
3.5 Ogni qualvolta si renda necessario introdurre modifiche nel contratto, il Counselor ha cura di concordarle con il Cliente ottenendo il consenso suo e delle eventuali altre persone implicate nel contratto stesso.
3.6 L’interruzione del rapporto, indipendentemente dal motivo per il quale viene effettuata, dovrà essere accompagnata dalle cautele necessarie a rendere minimi i disagi per il Cliente.
3.7 Sarà cura del Counselor mantenere la relazione di Counseling entro i limiti di tempo, di obiettivi e di contenuti, tali da non creare sovrapposizioni indebite con quanto attiene ad un trattamento psicoterapeutico.
3.8 Le informazioni emerse nel lavoro di Counseling devono restare confinate nel contesto professionale. E’ consigliabile che sia esplicitata al momento del contratto ogni limitazione alla riservatezza nella relazione professionale. Ogni conflitto successivo nell’ambito del rapporto professionale deve essere trattato con chiarezza e trasparenza con il Cliente stesso, in un’ottica di rispetto dei diritti del Cliente alla riservatezza. Nelle situazioni dove potrebbe presentarsi la possibilità di una infrazione del vincolo di riservatezza, è consigliabile che il Counselor richieda al Cliente un consenso scritto.
3.9 Il Counselor è consapevole di non poter rifiutare di prestare testimonianze, se richiesto dal magistrato, su quanto appreso nello svolgimento della sua attività: è tenuto, quindi, ad avvertire di ciò il Cliente.
Art. 4) Competenze e responsabilità del Counselor
4.1 Il Counselor ha cura di tenersi aggiornato sulle leggi vigenti che riguardano la pratica del Counseling.
4.2 E’ responsabilità del Counselor operare nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e certificata, utilizzando strumenti efficaci ed adeguati all’obiettivo che intende raggiungere. Nell’intraprendere una relazione professionale, sin dal primo incontro, il Counselor ha cura di promuovere tra sé e il Cliente uno scambio di informazioni tali, da permettergli di valutare l’intervento di elezione e la propria disponibilità ad effettuare tale intervento.
4.3 Il Counselor accetta clienti che presentino problemi dei quali ha esperienza e competenza; sa riconoscere quelle situazioni per le quali richiedere consulenza o supervisione, o effettuare un invio ad altro professionista competente facendosi carico di rendere minimo il disagio alla persona.
4.4 Il Counselor imposta la relazione con il Cliente sulla base della trasparenza, del rispetto della persona e dei suoi valori, in modo da favorire l’instaurarsi e il permanere della fiducia reciproca.
4.5 Il Counselor evita qualsiasi interferenza nella prestazione professionale di valori e/o interessi sia personali sia di altre persone a qualsiasi titolo implicate nella relazione. In particolare il Counselor non ha relazioni sessuali con nessun paziente e neppure interrompe un rapporto professionale per poterne avere; il Counselor, durante il trattamento, fa in modo di escludere contatti sociali non professionali con il Cliente e i parenti del Cliente, oppure, qualora non sia possibile, di contenerli al massimo; dopo la fine del trattamento occorre considerare anche la possibilità delle dinamiche di transfert e controtransfert ed usare discrezione in ogni contatto sociale tra ex-Cliente e Counselor; anche i contatti sociali con i parenti del ex-Cliente devono essere evitati o avvenire con grande cautela.
4.6 Nel caso di rapporti professionali che prevedano commissioni da parte di terzi (interventi nelle organizzazioni, nelle èquipe interdisciplinari, con minori, ecc.) o presenza di altri operatori della salute, il Counselor è tenuto a prendere contatto con i terzi solo con il consenso del Cliente, per fornire ad essi gli elementi utili al più ampio processo di cui il Counseling è parte, limitandoli allo stretto necessario.
4.7 In particolare, quando il Counselor presta la sua opera professionale ad una coppia, il segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell’altro va accettato e rispettato. Se tale segreto crea un rischio o danno grave e/o imminente per l’integrità psicofisica del cliente ignaro, il segreto è violabile previa informazione del confidente. Tale eventualità deve essere resa nota in forma esplicita all’inizio del rapporto di counseling.
4.8 Anche il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi esercita la potestà genitoriale. Se il segreto può esporre il minore ad un rischio grave che egli non sia in grado di affrontare da solo, il Counselor potrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà di genitore con il massimo di salvaguardia possibile dei dati ricevuti in segreto ed avendone preventivamente informato il minore.
4.9 Quando il Counselor, nell’esercizio della sua professione, viene a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi può decidere di intervenire per contrastarla anche quando il minore è consenziente. In tali casi, nell’interesse prevalente del minore, il Counselor, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuta la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà di genitore ed in caso di latitanza o di complicità dello stesso, all’autorità tutoria di competenza.
4.10 Il Counselor è tenuto ad osservare la normativa vigente relativa al segreto professionale, alla raccolta, tutela e diffusione dei dati personali.
4.11 Il Counselor cura il proprio aggiornamento professionale in modo costante così da poter fornire una prestazione qualificata e rispondente alle richieste dei Clienti avvalendosi di supervisione, quando necessario.
4.12 Il Counselor deve accuratamente evitare abusi in qualsiasi campo (emotivo, sessuale, ideologico, religioso, economico, ecc.). In particolare non usa costrizione fisica nei confronti del Cliente, un’eccezione può avvenire quando il Cliente è fisicamente pericoloso e può dover essere contenuto.
4.13 Il Counselor è tenuto a fornire al Cliente le informazioni utili sulla propria professione, specificando anche le differenze di professionalità contigue, per consentire al cliente di effettuare una scelta consapevole e di definire correttamente gli obiettivi e le condizioni del contratto.
4.14 Il Counselor non continua ad esercitare la professione qualora malattie fisiche o psichiche, oppure la dipendenza da alcool o da altre sostanze, ne possano seriamente e continuativamente sminuire l’idoneità professionale.
Art. 5) Relazione Counselor e Società
5.1 Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti pubblicitari il Counselor è tenuto ad evitare ogni divulgazione dei risultati raggiunti con i propri interventi professionali, evita di adottare comportamenti scorretti, e di suscitare aspettative infondate. 5.2 I seguenti comportamenti sono considerati illeciti deontologici: divulgazione di dichiarazioni o notizie ingannevoli sulla propria professionalità, la propria competenza e la propria formazione; - ricerca di clienti attraverso manifestazione di opinioni squalificanti il lavoro dei colleghi, i modelli teorici di riferimento diversi dal proprio ed il lavoro di altre categorie professionali; - promessa di corrispondere e ricevere vantaggi economici quale corrispettivo per un invio di clienti. 5.3 Il Counselor nell’esercizio della sua professione fa esplicitamente riferimento ad un’associazione o un gruppo professionale di appartenenza, onde costituire rapporti di collaborazione con i colleghi ed avere un confronto sui criteri di valutazione e sul proprio operato nel suo insieme.
5.4 Egli accetta, inoltre, che eventuali reclami di clienti e colleghi nei suoi confronti siano esaminati e decisi in ambito associativo; si impegna a fornire informazioni complete ed esatte per la valutazione deontologica dei suoi comportamenti.
5.5 Il Counselor è tenuto ad un addestramento professionale che includa un adeguato periodo di supervisione e terapia personale.
5.6 Le norme del presente Codice di etica e di deontologia professionale si applicano anche all’attività di supervisione, di aggiornamento professionale o formativa in genere.
Art. 6) Formazione nel Counseling
6.1 L’A.I.R.P. garantisce la qualità della formazione, sia relativamente alle competenze specifiche dei docenti e didatti-supervisori, sia alla coerenza interna dei propri programmi. Predispone, inoltre, controlli interni per la verifica della qualità della formazione e fornisce ai didatti spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia di insegnamento.
6.2 Cura la formazione deontologica degli allievi sulla base dei principi contenuti nel presente Codice.
6.3 Verifica i requisiti curriculari e psicofisici dei candidati allievi nonché, al termine della formazione, l’idoneità degli allievi allo svolgimento dell’attività professionale. A tal fine verifica costantemente la qualità dei propri programmi di formazione e il livello di apprendimento e crescita personale degli allievi.
6.4 Mantiene rapporti improntati su principi di trasparenza e chiarezza con gli altri Enti di formazione, gli allievi e i docenti; fornisce informazioni chiare complete relative ai programmi, all’organizzazione dei corsi e ai loro costi, ai regolamenti interni e alla normativa legislativa in materia.
6.5 Rispetta e fa rispettare al proprio interno le regole sulla riservatezza e sul segreto professionale.
6.6 Riconosce che la supervisione didattica è uno strumento diretto sia alla formazione degli allievi sia a garantire la corretta conduzione della relazione professionale.
Art. 7) Rapporti tra didatti e allievi
7.1 I docenti e i didatti-supervisori rispettano il particolare rapporto che si stabilisce con un allievo durante il training e non approfittano della propria autorità per coinvolgere in rapporti personali e non professionali gli allievi. La stessa cautela va osservata ance dopo la conclusione del rapporto didattico a causa del possibile persistere di dinamiche di transfert e contro-transfert insorte nel corso del training. Art. 8) Responsabilità verso e del Comitato Deontologico
8.1 E’ responsabilità di ciascun membro dell’Associazione nel cercare aiuto psicologico e nel riferire la propria condotta contraria alla deontologia professionale.
8.2 Ogni membro dell’A.I.R.P. è tenuto a collaborare con i colleghi e/o con il Comitato Deontologico allo scopo di chiarire eventuali perplessità sulla propria condotta professionale, in considerazione anche dell’importanza e della utilità di un confronto franco ed aperto per la crescita culturale e professionale dell’Associazione. II rifiuto di collaborare con il Comitato Deontologico è considerato di per sé comportamento non conforme alla deontologia.
8.3 E’ responsabilità di ogni membro dell’Associazione comunicare al Comitato Deontologico la propria condotta non conforme alla deontologia. L’autodenuncia non lo solleva dalla responsabilità della propria condotta, né gli evita l’eventuale azione disciplinare del Comitato Deontologico.
8.4 Qualora un membro dell’A.I.R.P. abbia valide ragioni di nutrire gravi perplessità sulla condotta professionale di un collega, è tenuto a parlarne con il Comitato Deontologico. Nel caso in cui le informazioni su presunte infrazioni del Codice da parte di un collega siano fornite da un proprio Cliente, il Counselor è sollevato dall’obbligo di promuovere azioni presso il Comitato Deontologico, essendo tenuto prioritariamente a mantenere il setting e a svolgere la propria funzione di Counselor; qualora l’azione sia intrapresa autonomamente dal Cliente, il Counselor è tenuto a collaborare con il Comitato Deontologico nelle modalità da questo eventualmente richieste.
Art. 9) Responsabilità nel creare rapporti leali nell’Associazione
9.1 Ogni membro dell’A.I.R.P. s’impegna a creare un clima sociale sereno nell’Associazione ed a sviluppare rapporti fra colleghi improntati a reciproco rispetto e lealtà.
Art. 10) Tutela dell’Associazione e conflitti di interesse
10.1 Il Comitato Deontologico è tenuto a garantire il buon nome e gli interessi dell’Associazione. Ogni membro deve evitare di assumere ruoli di responsabilità decisionali (Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore) in associazioni ed organizzazioni le cui attività entrano in diretta concorrenza con quelle svolte dall’A.I.R.P.
10.2 Nel caso in cui un membro dell’Associazione venga accusato di fatti illegali o abbia in corso procedimenti disciplinari da parte di Ordini professionali è suo dovere informare il Presidente dell’A.I.R.P.
Art. 11) Composizione e Funzioni del Comitato Deontologico
11.1 Il Comitato Deontologico è un organo composto da tre associati. Nomina all’interno il suo Presidente.
11.2 Propone i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli associati che abbiano violato il Codice di Etica e di deontologia professionale, lo Statuto, il Regolamento e che abbiano agito in contrasto con i fini perseguiti dall’Associazione o ne abbiano leso l’immagine.
11.3 All’associato contro cui è rivolto il reclamo viene notificato il provvedimento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dove viene invitato a partecipare ad uno specifico incontro con la Commissione, che si terrà non prima di 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
11.4 Nel caso in cui il Comitato concluda che un membro dell’Associazione ha commesso un’infrazione del Codice Deontologico, esso può:
11.5 Le persone vengono informate per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, delle decisioni prese dal Comitato Deontologico.
Art. 12) Norme transitorie
12.1 Questo Codice Deontologico entra in vigore per un periodo della durata di un anno, al termine del quale l’Associazione valuta se confermare o revisionare il Codice stesso.
MEMBRI DEL COMITATO DEONTOLOGICO
Sandra Sostegni: Medico, Psicoterapeuta (sistemico relaz.), Mediatore familiare Andrea Cadoni: Sociologo, Mediatore familiare, laureato in psicologia (Sapienza), progettista CeIS livorno Alessandra Chelucci: Psicologa, Mediatore familiare.
Livorno, 9 febbraio
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